RegolamentoTitolo V

Art. 52

In vigore dal 17 dic 1899
Quegli che sia rimasto comunque debitore verso la società non potrà essere accolto come nuovo socio se prima non avrà saldato il debito precedente. Il socio che non abbia ottemperato alla diffida di cui all' non può sino a che sussiste il debito intervenire alle sedute nè farsi ad esse rappresentare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-52

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Art. 52 Che approva il testo del nuovo statuto della societa' proprietaria del teatro «La Fenice» in Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo