Regolamento›Titolo V
Art. 52
In vigore dal 17 dic 1899
Quegli che sia rimasto comunque debitore verso la società non potrà essere accolto come nuovo socio se prima non avrà saldato il debito precedente.
Il socio che non abbia ottemperato alla diffida di cui all' non può sino a che sussiste il debito intervenire alle sedute nè farsi ad esse rappresentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-52