RegolamentoTitolo V

Art. 45

In vigore dal 17 dic 1899
Ove non fosse stata da qualche socio soddisfatta nel termine fissato per cadauna scadenza l'intera quota attribuitagli, dovrà la direzione invitarlo ad effettuarne il pagamento entro tre giorni, sotto comminatoria, in difetto, di disporre del suo palco per la vendita serale e di devolvere il ricavato al pagamento del suo debito e delle spese relative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo