RegolamentoTitolo V

Art. 44

In vigore dal 17 dic 1899
Ciascun socio è obbligato a sostenere la quota di carico imposta alla sua proprietà in base agli lettera a e b, 39 lettera d, e, secondo la tabella di ripartizione annessa al presente regolamento. Il pagamento dei contributi sociali dovrà essere fatto alle scadenze comunicate presso la cassa della direzione o presso quell'istituto di credito che la direzione credesse di scegliere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo