Regolamento›Titolo V
Art. 44
In vigore dal 17 dic 1899
Ciascun socio è obbligato a sostenere la quota di carico imposta alla sua proprietà in base agli lettera a e b, 39 lettera d, e, secondo la tabella di ripartizione annessa al presente regolamento. Il pagamento dei contributi sociali dovrà essere fatto alle scadenze comunicate presso la cassa della direzione o presso quell'istituto di credito che la direzione credesse di scegliere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-44