RegolamentoTitolo III

Art. 39

In vigore dal 17 dic 1899
La direzione rappresenta la società anche in giudizio, e oltre che prestarsi a tutto quello che esigesse il buon ordine ed il miglioramento degli interessi sociali spetta ad essa: a) Fissare il giorno delle convocazioni ordinarie e straordinarie, determinando gli argomenti da trattarsi; b) Riconoscere i titoli di mutazione della proprietà dei palchi e la idoneità delle persone che fossero sostituite per contratto; c) Compilare il consuntivo ed il preventivo da sottoporsi all'approvazione della società e comunicare ad ogni socio la quota di canone spettante al relativo palco indicando la scadenza delle rate, e ciò dieci giorni almeno prima di quello fissato pel pagamento; d) Firmare i contratti di locazione del teatro stabiliti dalla società e dare esecuzione alle deliberazioni sociali circa il prezzo da attribuirsi a ciascun palco. Tale prezzo sarà comunicato al proprietario del palco stesso, il quale avrà la facoltà di trattenere il suo palco pel detto prezzo o di rinunziarlo a favore dell'assuntore; e) Stabilire e firmare gli eventuali contratti d'appalto degli spettacoli limitatamente alle somme approvate dalla società come dotazione e ciò colle norme di cui agli lett. a, 44 e seguenti; f) Concedere l'uso temporaneo non gratuito delle sale annesse al teatro ed anche affittarle sempre però a condizione che la durata dell'affittanza non oltrepassi il termine improrogabile di un anno; g) Provvedere alla manutenzione e al miglioramento del materiale del teatro, delle fabbriche annesse e dei relativi mobili, utensili ed altri oggetti di ragione sociale che a sua cura dovranno essere regolarmente inventariati; h) Curare la esecuzione dei contratti definitivamente approvati; i) Eleggere, dimettere anche immediatamente gli impiegati e richiedere ad essi cauzione ove lo credesse necessario; l) Sorvegliare l'amministrazione sociale e provvedere all'osservanza del presente regolamento e di ogni deliberazione sociale successiva; m) Curare che non vengano lesi i diritti appartenenti alla società, promovendo e sostenendo, ove occorra, anche azione giudiziaria, sia come attrice, che come convenuta, riferendone nella prossima assemblea; n) Tenere un libro per la trascrizione in ordine di data dei processi verbali delle sedute di direzione, che dovranno essere vidimati dal direttore anziano, nonché altro libro per i processi verbali delle assemblee sociali che saranno firmati dal presidente e dal segretario delle stesse; o) Compilare gli elenchi delle riscossioni e dei pagamenti da farsi a norma del preventivo vigilando alla esazione delle somme dovute alla società, procedendo contro i debitori anche in via giudiziaria; p) Rilasciare gli ordini e mandati di pagamento i quali dovranno portare la firma di uno dei direttori e del segretario e verranno estinti mediante quitanza; q) Vigilare che siano osservati i contratti di locazione, e, nel caso di spettacoli per appalto, sorvegliare al buon andamento degli stessi ed alla disciplina del palcoscenico; r) Tenere una cassa a mano fino alla concorrenza di L. 3,000 pel pagamento delle spese di ordinaria amministrazione; s) Tenere il registro di cassa coi relativi allegati nonché la corrispondenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-39

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Art. 39 Che approva il testo del nuovo statuto della societa' proprietaria del teatro «La Fenice» in Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo