RegolamentoTitolo III

Art. 37

In vigore dal 17 dic 1899
Nel caso che la direzione sia rinnovata per intero in una stessa assemblea, le funzioni di direttore anziano vengono sostenute da quello che fu eletto con maggior numero di voti ed in caso di parità dal più anziano di età. Se nel corso del triennio i direttori rinunciassero simultaneamente all'ufficio e la società non riuscisse a costituire una direzione, si procederà alla nomina di una commissione di tre soci che assumerà tosto in via provvisoria le funzioni della direzione rinunciante fino a che sia avvenuta la elezione della nuova direzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-37

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