RegolamentoTitolo V

Art. 47

In vigore dal 17 dic 1899
Trascorso infruttuosamente il mese, la direzione disporrà per la vendita del palco senza aver alcun riguardo se per avventura il palco stesso fosse stato affittato o ceduto ad altri, a menochè il conduttore od il cessionario non preferissero di pagare il debito e le spese dovute alla società.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-47

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Art. 47 Che approva il testo del nuovo statuto della societa' proprietaria del teatro «La Fenice» in Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo