Regolamento›Titolo V
Art. 47
47 / 60In vigore dal 17 dic 1899
Trascorso infruttuosamente il mese, la direzione disporrà per la vendita del palco senza aver alcun riguardo se per avventura il palco stesso fosse stato affittato o ceduto ad altri, a menochè il conduttore od il cessionario non preferissero di pagare il debito e le spese dovute alla società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-47