Regolamento›Titolo V
Art. 46
In vigore dal 17 dic 1899
Se nel corso delle recite o spettacoli, ai quali si riferisce il canone rimasto insoluto, non si ottenesse il totale pareggio colla vendita serale del palco, la direzione comunicherà al socio debitore il risultato delle vendite ed il residuo suo debito, invitandolo ad estinguerlo entro un mese, sotto comminatoria, in difetto, di procedere alla vendita del palco al maggiore offerente mediante asta volontaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-46