Regolamento›Titolo V
Art. 54
In vigore dal 17 dic 1899
Nel caso che durante l'anno il teatro non si aprisse e non potesse la società venire soddisfatta del pagamento del canone che da talun socio fosse dovuto, si procederà alla vendita del palco nelle forme degli articoli precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-54