Regolamento›Titolo VI
Art. 57
In vigore dal 17 dic 1899
Ogni socio, purchè accompagnato dal segretario può ispezionare nell'archivio qualsiasi documento della società o del palco che gli appartiene.
Non gli sarà però permesso di asportare alcun documento, ma potrà farne estrarre copia a sue spese la quale, se viene da lui richiesta, sarà vidimata dal direttore anziano e munita del sigillo della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-57