RegolamentoTitolo VI

Art. 59

In vigore dal 17 dic 1899
Ogni socio che non intervenisse all'assemblea contemplata nell'articolo precedente potrà far pervenire alla direzione le proprie osservazioni sulle mutazioni proposte e queste dovranno essere lette nell'assemblea. Non sarà ammessa alcuna proposta di mutazione che alla votazione non abbia ottenuto in suo favore almeno due terzi dei voti dei presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-59

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