Regolamento›Titolo VI
Art. 55
In vigore dal 17 dic 1899
Le deliberazioni relative a debiti che la società fosse costretta d'incontrare dovranno essere approvate con non meno di due terzi dei voti presenti. Nella egual forma dovranno essere votati i preventivi annuali qualora la proposta dei carichi sorpassasse i centesimi dieci per ogni lira d'estimo.
Per le deliberazioni di cui al primo capoverso, anche in seconda convocazione dovranno essere rappresentati non meno di 35 voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-55