Art. 6

In vigore dal 6 giu 1899
Concorrono al mantenimento della scuola con contributo annuo: a) Il Ministero di agricoltura, industria e commercio per lire 5000; b) L'amministrazione provinciale di Catanzaro per lire 5000; c) Il municipio di Catanzaro per lire 5000; d) La camera di commercio ed arti per lire 1,500. Potranno concorrervi inoltre con sussidii straordinario continuativi altri enti morali e privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-6

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