Art. 6
In vigore dal 6 giu 1899
Concorrono al mantenimento della scuola con contributo annuo:
a) Il Ministero di agricoltura, industria e commercio per lire 5000;
b) L'amministrazione provinciale di Catanzaro per lire 5000;
c) Il municipio di Catanzaro per lire 5000;
d) La camera di commercio ed arti per lire 1,500.
Potranno concorrervi inoltre con sussidii straordinario continuativi altri enti morali e privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-6