Art. 1

Abrogato
In vigore dal 23 apr 1899 al 15 dic 2010
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto del dì 9 luglio 1896, col quale fu istituito, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, un Consiglio zootecnico e per le epizoozie; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari d'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il numero dei componenti il Consiglio zootecnico e per le epizoozie è portato a venti. Ne fa parte di diritto il Capo della Divisione zootecnica e del servizio veterinario, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 marzo 1899. UMBERTO. A. Fortis. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-1

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