Art. 1
AbrogatoIn vigore dal 23 apr 1899 al 15 dic 2010
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto del dì 9 luglio 1896, col quale fu istituito, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, un Consiglio zootecnico e per le epizoozie;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari d'Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il numero dei componenti il Consiglio zootecnico e per le epizoozie è portato a venti.
Ne fa parte di diritto il Capo della Divisione zootecnica e del servizio veterinario, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1899.
UMBERTO.
A. Fortis.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-1