Art. 5

In vigore dal 6 giu 1899
Alla formazione della biblioteca e del gabinetto sarà provveduto: a) con donazioni del Ministero, di altri enti e di benemeriti cittadini; b) con apposita somma annuale stanziata in bilancio; c) coi campioni che dovranno rilasciare gratuitamente gli esercenti le varie officine; d) coi migliori saggi di lavori eseguiti annualmente dagli allievi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-5

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