Art. 5
In vigore dal 6 giu 1899
Alla formazione della biblioteca e del gabinetto sarà provveduto:
a) con donazioni del Ministero, di altri enti e di benemeriti cittadini;
b) con apposita somma annuale stanziata in bilancio;
c) coi campioni che dovranno rilasciare gratuitamente gli esercenti le varie officine;
d) coi migliori saggi di lavori eseguiti annualmente dagli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-5