Art. 9
In vigore dal 6 giu 1899
Gli altri enti o privati che concorreranno continuamente al mantenimento della scuola con un assegno non inferiore a mille lire annue avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nel consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-9