Art. 10

In vigore dal 6 giu 1899
Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento della scuola; ordina le spese e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio; b) provvede alla nomina del personale inferiore; c) propone all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento e gli orarii; d) compila ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno seguente, e li trasmette al Ministero per l'approvazione, con i documenti relativi; e) invia al Ministero alla fine di ogni anno scolastico una relazione particolareggiata sull'andamento della scuola e delle officine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo