Art. 10
In vigore dal 6 giu 1899
Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento della scuola; ordina le spese e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio;
b) provvede alla nomina del personale inferiore;
c) propone all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento e gli orarii;
d) compila ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno seguente, e li trasmette al Ministero per l'approvazione, con i documenti relativi;
e) invia al Ministero alla fine di ogni anno scolastico una relazione particolareggiata sull'andamento della scuola e delle officine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-10