Art. 3

In vigore dal 6 giu 1899
La scuola potrà completare l'istruzione elementare, e fornirà le speciali nozioni tecniche relative alle arti che vi si insegnano, esercitando specialmente gli allievi, mediante officine di lavoro, nella pratica dell'arte in cui sono avviati. Il corso della scuola si compie in quattro anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-03-12;116#art-3

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