Statuto
Art. 28
In vigore dal 25 mar 1896
Il consiglio direttivo è eletto dai soci convocati in assemblea ed è composto di sette soci attivi, e cioè da
Un presidente;
Un vice presidente:
Cinque consiglieri, dei quali uno funge da segretario e un altro da economo-cassiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-28