Statuto

Art. 25

In vigore dal 25 mar 1896
Ogni provincia lombarda può essere rappresentata nelle assemblee da propri delegati con un numero di procure non superiore a dieci per ogni delegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-25

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Art. 25 Che approva lo statuto organico dell' associazione chimica-farmaceutica lombarda con sede in Milano. | Portale Normativo