Statuto

Art. 21

In vigore dal 25 mar 1896
I soli soci attivi hanno voto deliberativo. Gli altri soci hanno diritto di intervenire alle assemblee soltanto con voce consultiva. I soci possono delegare ad altri soci il loro voto mediante procura. Un socio non può avere più di due procure.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-21

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Art. 21 Che approva lo statuto organico dell' associazione chimica-farmaceutica lombarda con sede in Milano. | Portale Normativo