Statuto
Art. 17
In vigore dal 25 mar 1896
Chi cessa, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto verso la medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-17