Statuto
Art. 13
In vigore dal 25 mar 1896
In casi speciali e per determinati scopi di conclamato ed urgente interesse per la classe farmaceutica il consiglio direttivo può proporre l' imposizione temporanea di un contributo speciale da corrispondersi dai soci attivi oltre la tassa annuale sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-13