Statuto

Art. 24

In vigore dal 25 mar 1896
Le votazioni per norma sono palesi, eccetto il caso in cui si tratti di persone, o in cui l'assemblea deliberi la votazione segreta. Per la validità delle deliberazioni si richiede la metà più uno dei voti dei presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-24

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