Statuto

Art. 27

In vigore dal 25 mar 1896
I soci attivi possono tenere adunanze nella sede dell'Associazione per discutere argomenti di loro speciale ed esclusivo interesse. Devono però comunicare l'ordine del giorno della riunione, firmato da dieci soci, o da un membro del consiglio direttivo, il quale delibera se sia da autorizzarsi l'adunanza nella sede dell'Associazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-27

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Art. 27 Che approva lo statuto organico dell' associazione chimica-farmaceutica lombarda con sede in Milano. | Portale Normativo