Statuto
Art. 27
In vigore dal 25 mar 1896
I soci attivi possono tenere adunanze nella sede dell'Associazione per discutere argomenti di loro speciale ed esclusivo interesse.
Devono però comunicare l'ordine del giorno della riunione, firmato da dieci soci, o da un membro del consiglio direttivo, il quale delibera se sia da autorizzarsi l'adunanza nella sede dell'Associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-27