Statuto
Art. 33
In vigore dal 25 mar 1896
Se uno dei membri del consiglio direttivo cessa, per qualsiasi motivo, di farne parte nel corso del triennio, il consiglio continua in funzione sino alla prossima assemblea, nella quale i soci eleggono un altro membro in surrogazione di quello escito di carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-09;55#art-s-33