Art. 28
Statuto

Art. 28

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In vigore dal 25 mar 1896
Il consiglio direttivo è eletto dai soci convocati in assemblea ed è composto di sette soci attivi, e cioè da Un presidente; Un vice presidente: Cinque consiglieri, dei quali uno funge da segretario e un altro da economo-cassiere.
Storico versioni

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