Regolamento›Capo II
Art. 13
In vigore dal 7 feb 1896
A ciascuna presa d'ormeggio non possono legarsi bastimenti e galleggianti che per il numero o per la portata superino la forza di resistenza della presa stessa a giudizio del sindaco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-13