Art. 13
RegolamentoCapo II

Art. 13

13 / 57
In vigore dal 7 feb 1896
A ciascuna presa d'ormeggio non possono legarsi bastimenti e galleggianti che per il numero o per la portata superino la forza di resistenza della presa stessa a giudizio del sindaco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-13