Regolamento›Capo I
Art. 9
In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco dovrà inoltre provvedere così nel caso di naufragio o di altro sinistro, come in quello di ricuperi di ignota provenienza che avvengano lungo le spiagge di giurisdizione del comune, attenendosi, quanto ai naufragi, agli art. 122, 125 e 128 e, quanto ai ricuperi, agli articoli 135 e 136 del codice per la marina mercantile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-9