Art. 9
RegolamentoCapo I

Art. 9

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In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco dovrà inoltre provvedere così nel caso di naufragio o di altro sinistro, come in quello di ricuperi di ignota provenienza che avvengano lungo le spiagge di giurisdizione del comune, attenendosi, quanto ai naufragi, agli art. 122, 125 e 128 e, quanto ai ricuperi, agli articoli 135 e 136 del codice per la marina mercantile.
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