RegolamentoCapo I

Art. 6

In vigore dal 7 feb 1896
Il fanalista del porto curerà di registrare giorno per giorno i bastimenti e galleggianti arrivati e partiti, indicando la denominazione, il tipo e la portata degli stessi, nonché la qualità e la quantità delle merci imbarcate e sbarcate. Al termine dell'anno farà il riassunto generale del movimento del porto, distinto mese per mese, inviandone copia per mezzo dell'ufficio del genio civile di Brescia al Ministero dei lavori pubblici (direzione generale delle opere idrauliche). Di dette registrazioni potrà l'autorità governativa incaricare, in caso di assenza o di assoluto impedimento del fanalista, il signor sindaco o qualsiasi altro funzionario delle pubbliche amministrazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-6

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