RegolamentoCapo II

Art. 10

In vigore dal 7 feb 1896
È in facoltà del sindaco di determinare i luoghi, dove i bastimenti ed i galleggianti devono essere ormeggiati a compiere le operazioni di commercio. Nel caso d'affluenza l'accosto alle calate è regolato per turno dei bastimenti e galleggianti che ne fanno domanda, dando la preferenza alle domande di quelli fra essi che prima sono arrivati in porto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-10

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Art. 10 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo