RegolamentoCapo II

Art. 15

In vigore dal 7 feb 1896
Prevedendosi temporali, tutti i bastimenti ed i galleggianti dovranno rinforzare gli ormeggi e prendere le precauzioni opportune giusta gli ordini del sindaco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-15

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Art. 15 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo