Regolamento›Capo III
Art. 18
In vigore dal 7 feb 1896
I piroscafi si ormeggiano lungo le calate poste fuori del porto vecchio. Alla banchina della dogana non possono fermarsi che temporaneamente per le operazioni di commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-18