Regolamento›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 7 feb 1896
Spetta al sindaco assegnare il luogo pel carico e scarico e quello per il deposito delle merci sulle banchine e sui moli e di vegliare per la puntuale osservanza delle fatte disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-23