RegolamentoCapo IV

Art. 24

In vigore dal 7 feb 1896
Il deposito delle mercanzie è libero sopratutto sul Molo grande; sulle banchine della Patria, di S. Angela, nonché sulla banchina Larga, i depositanti devono lasciar sempre libero e sgombro da una parte lo spazio compreso tra il ciglio delle banchine e la linea delle colonne di ormeggio; e dall'altra lo spazio necessario per la circolazione delle persone e dei veicoli. I depositi sul Molo grande e sulle banchine predette dovranno essere in senso di lunghezza saltuariamente interrotti da spazi liberi di larghezza almeno di metri uno, onde permettere la libera circolazione delle persone. Detti depositi non potranno essere mantenuti sul molo e banchina per un tempo maggiore di ore 72 a decorrere dal momento in cui venne incominciato lo scarico o deposito. Trascorso tale termine i depositanti dovranno corrispondere la tassa nella ragione di centesimi sei per ogni metro quadrato di superficie occupata e per ogni giorno. Per nessun conto però potrà essere tollerata la permanenza di un deposito oltre il termine di giorni dieci a partire dal momento in cui ne venne principiata la formazione. Il limite massimo per l'altezza dei depositi resta fissato in metri 1.80. La tassa di cui sopra verrà esatta direttamente a cura del comune di Desenzano, ed il relativo importo alla fine di ogni mese sarà versato al ricevitore del registro di Lonato. L'uso delle gru di spettanza governativa è esente da ogni tassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-24

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Art. 24 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo