RegolamentoCapo V

Art. 29

In vigore dal 7 feb 1896
È proibito recar guasti ed insudiciare in qualsiasi modo le calate ed i moli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-29

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Art. 29 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo