RegolamentoCapo V

Art. 31

In vigore dal 7 feb 1896
Occorrendo di caricare, di scaricare o di trasbordare materiale sciolto, come terra, sabbia, carbone, pozzolana od altro, deve stendersi fra il bastimento o galleggiante che esegue l'operazione e la banchina, ovvero fra i bastimenti o galleggianti che operano il trasporto, una tela incerata od una stuoia che sia in buone condizioni e solidamente fissata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-31

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Art. 31 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo