RegolamentoCapo V

Art. 33

In vigore dal 7 feb 1896
È vietato di rampinare nel porto, salvo che per ritrovare oggetti smarriti e col permesso del sindaco. È pure vietato di ingombrare in qualunque modo lo spazio acqueo del porto con ordegni di pesca, con legnami, ponti in legno, botti od altro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-33

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Art. 33 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo