Regolamento›Capo V
Art. 33
In vigore dal 7 feb 1896
È vietato di rampinare nel porto, salvo che per ritrovare oggetti smarriti e col permesso del sindaco.
È pure vietato di ingombrare in qualunque modo lo spazio acqueo del porto con ordegni di pesca, con legnami, ponti in legno, botti od altro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-33