Art. 23
RegolamentoCapo IV

Art. 23

23 / 57
In vigore dal 7 feb 1896
Spetta al sindaco assegnare il luogo pel carico e scarico e quello per il deposito delle merci sulle banchine e sui moli e di vegliare per la puntuale osservanza delle fatte disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-23