Art. 15
RegolamentoCapo II

Art. 15

15 / 57
In vigore dal 7 feb 1896
Prevedendosi temporali, tutti i bastimenti ed i galleggianti dovranno rinforzare gli ormeggi e prendere le precauzioni opportune giusta gli ordini del sindaco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-15