RegolamentoCapo I

Art. 3

In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco dovrà riferire direttamente al prefetto gli infortuni occorsi, gli atti di coraggio compiuti, i fatti più importanti che interessano la navigazione, il movimento e la sicurezza del porto, le inondazioni e le occupazioni abusive praticate nel porto e lungo le spiaggie adiacenti racchiuse nella giurisdizione del comune. Egli è pure in obbligo di denunciare immediatamente all'autorità di pubblica sicurezza le infrazioni al presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-3

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Art. 3 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo