Art. 3
RegolamentoCapo I

Art. 3

3 / 57
In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco dovrà riferire direttamente al prefetto gli infortuni occorsi, gli atti di coraggio compiuti, i fatti più importanti che interessano la navigazione, il movimento e la sicurezza del porto, le inondazioni e le occupazioni abusive praticate nel porto e lungo le spiaggie adiacenti racchiuse nella giurisdizione del comune. Egli è pure in obbligo di denunciare immediatamente all'autorità di pubblica sicurezza le infrazioni al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-3