Regolamento›Capo II
Art. 99
In vigore dal 24 ott 1895
La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata:
a) coi rapporti ufficiali, processi verbali, estratti dal registro dei disgraziati accidenti, o dichiarazioni che fossero state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti;
b) con certificati d'ufficiali di sanità civili o militari, ed in mancanza di questi con attestazioni di autorità o con atti di inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte, o dell'infermità, cui dovette soccombere l'impiegato civile od il militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-99