Art. 99
RegolamentoCapo II

Art. 99

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In vigore dal 24 ott 1895
La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata: a) coi rapporti ufficiali, processi verbali, estratti dal registro dei disgraziati accidenti, o dichiarazioni che fossero state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti; b) con certificati d'ufficiali di sanità civili o militari, ed in mancanza di questi con attestazioni di autorità o con atti di inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte, o dell'infermità, cui dovette soccombere l'impiegato civile od il militare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-99