Regolamento›Capo II
Art. 100
In vigore dal 24 ott 1895
La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, sarà provata:
a) con un certificato dell'autorità civile o militare del luogo dove avvenne la morte, dal quale consti che in quel tempo dominava ivi la malattia cui viene attribuita la morte;
b) con un certificato del capo di servizio o comandante di corpo da cui consti che l'impiegato civile o il militare dovette per causa di servizio assoggettarsi in modo eccezionale all'influenza di tale malattia;
c) con un certificato del direttore dell'ospedale dove l'impiegato civile o il militare fu ricoverato, ovvero del sanitario che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima della suddetta malattia.
Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi supplirà l'autorità civile o militare del luogo, con una inchiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-100