RegolamentoCapo II

Art. 104

In vigore dal 16 lug 1926
L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per la aeronautica di Roma in funzione di commissione di appello, delle sue decisioni come anche di tutti gli atti del fascicolo trasmetterà copia ai comandanti di Corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria. Questi dopo aver fatte le opportune annotazioni matricolati, trasmetteranno l'intero incarto medico-legale ai rispettivi Ministeri per il successivo inoltro agli organi liquidatori della eventuale pensione privilegiata. Il fascicolo degli atti originali viceversa sarà restituito alla Commissione medica-ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-104

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