RegolamentoCapo II

Art. 105

In vigore dal 24 ott 1895
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle vedove ed agli orfani contemplati agli del testo unico delle leggi sulle pensioni: avvertendo che alle domande delle vedove dovranno essere allegati gli atti di nascita dei figli minorenni, e delle figlie nubili minorenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-105

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Art. 105 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo