Art. 105
RegolamentoCapo II

Art. 105

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In vigore dal 24 ott 1895
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle vedove ed agli orfani contemplati agli del testo unico delle leggi sulle pensioni: avvertendo che alle domande delle vedove dovranno essere allegati gli atti di nascita dei figli minorenni, e delle figlie nubili minorenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-105